Sez. 6 - 5, Sentenza n. 24573 del 19/11/2014 (Rv. 633583 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 - Condizioni - Mancata utilizzazione edificatoria nei cinque anni dalla compravendita - Perdita del beneficio - Mutata destinazione edificatoria del bene - Influenza - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
L'agevolazione tributaria di cui all'art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a destinazione edificatoria, è prevista a condizione che l'utilizzazione edificatoria sia effettuata entro cinque anni dal trasferimento, sicché in caso di mancata destinazione edificatoria del bene nel termine di legge, viene meno la causa per la concessione dell'agevolazione, senza che rilevi, a tal fine, quale causa di forza maggiore con portata esimente, il successivo mutamento della destinazione edificatoria dell'area, qualora non impedisca in modo assoluto e generalizzato l'intento edificatorio, ma semplicemente realizzi finalità diverse da quelle divisate dalla parte contribuente.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)