Sez. 3, Sentenza n. 11353 del 11/05/2010 (Rv. 613003 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Violazione del diritto all'immagine - Danni patrimoniali conseguenti - Liquidazione - Criteri - Individuazione - Parametri di valutazione equitativa - Riferibilità agli indici previsti dall'art. 128, comma secondo, della legge n. 633 del 1941 - Ammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
L'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. In ogni caso, qualora - come accade soprattutto se il soggetto leso non è persona nota - non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere (conformemente ad un principio recepito dall'art. 128 della legge 22 aprile 1941, n. 633, novellato dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140, non applicabile alla specie "ratione temporis") il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dell'autore dell'illecita pubblicazione in relazione alla diffusione del mezzo sul quale la pubblicazione è avvenuta, alle finalità perseguite e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 96 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 128 com. 2, Decreto Legisl. 16/03/2006 num. 140 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)