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Sez. 1, Sentenza n. 11225 del 29/05/2015 (Rv. 635580 - 01)

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Plagio musicale - Risarcimento del danno - Quantificazione - Criteri.
Stato
decisa il 2015-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635580-01

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

In tema di quantificazione del danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di una canzone di cui sia rimasto accertato il plagio, il giudice ha il potere-dovere di commisurarlo, nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al beneficio tratto dall'attività vietata, che assurge ad utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 158, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)