Sez. L, Sentenza n. 2527 del 10/04/1986 (Rv. 445622 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - TERMINE EX ARTT. 134 E 135 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - NATURA - PRESUNZIONE "IURIS ET DE IURE" DEL NESSO DI CAUSALITÀ TRA LAVORAZIONE MORBIGENA E MALATTIA - CONFIGURABILITÀ - CONTRASTO CON L'ART. 38 COST. - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - TERMINE EX ARTT. 134 E 135 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - NATURA - PRESUNZIONE "IURIS ET DE IURE" DEL NESSO DI CAUSALITÀ TRA LAVORAZIONE MORBIGENA E MALATTIA - CONFIGURABILITÀ - CONTRASTO CON L'ART. 38 COST. - ESCLUSIONE.*
In tema di malattie professionali, la disciplina dettata dagli artt. 134 e 135 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 non pone un termine di prescrizione o decadenza, ma definisce un elemento attinente all'esistenza del diritto all'indennizzo, da esso derivando una presunzione iuris et de iure della sussistenza del nesso di causalità tra lavorazione morbigena e malattia verificatasi nel periodo stabilito; tale sistema non consente dubbi di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 38 cost., che, nel sancire il diritto del cittadino all'assistenza sociale, non impedisce al legislatore ordinario di porre limiti o condizioni per l'Esercizio del diritto stesso. (V 439/84, mass nn 432664 e 432662).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 134 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)