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Sez. L, Sentenza n. 439 del 18/01/1984 (Rv. 432664 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONE SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - INDENNIZZABILITÀ - TERMINE EX ARTT. 134 E 135 D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - NATURA - PROBLEMI DI INCOSTITUZIONALITÀ - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432664-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONE SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - INDENNIZZABILITÀ - TERMINE EX ARTT. 134 E 135 D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - NATURA - PROBLEMI DI INCOSTITUZIONALITÀ - INSUSSISTENZA.*

Il termine previsto dagli artt. 134 e 135 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, non è termine di decadenza o di prescrizione correlato all'Esercizio del diritto alla rendita, ma termine di indennizzabilità del tutto avulso dal comportamento dell'assicurato ed obiettivamente stabilito, in base a criteri statistici e clinici, per delimitare l'ambito delle malattie professionali indennizzabili. La previsione di tale termine d'indennizzabilità è conseguenza coerente con il sistema tabellare, ritenuto legittimo dalle sentenze della Corte costituzionale n. 206 del 1974 e n. 140 del 1981 e non contrastante con il disposto dell'art. 38 cost. (il quale sancisce il diritto del cittadino all'assistenza sociale, ma non impedisce al legislatore ordinario di porre limiti e condizioni - sempreché non siano irrazionali e discriminati - per il conseguimento di tali diritti), né incorre in dubbi di costituzionalità in relazione ai motivi per i quali (con sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 1969) è stata ritenuta l'incostituzionalità dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 134 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)