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Sez. 1, Sentenza n. 3175 del 14/05/1981 (Rv. 413749 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE EX ART 13 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 E 1 DELLA LEGGE N 1493 DEL 1962 - INTERPRETAZIONE DI TALI NORME CONTENUTA NELLA LEGGE N 1212 DEL 1967 - PORTATA - REVOCA DEL BENEFICIO GIA CONCESSO - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1981-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413749-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE EX ART 13 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 E 1 DELLA LEGGE N 1493 DEL 1962 - INTERPRETAZIONE DI TALI NORME CONTENUTA NELLA LEGGE N 1212 DEL 1967 - PORTATA - REVOCA DEL BENEFICIO GIA CONCESSO - PRESUPPOSTI.*

Ai sensi della legge 2 dicembre 1967 n 1212, recante interpretazione autentica delle Disposizioni dell'art 13 della legge 2 luglio 1949 n 408 e dell'art 1 della legge 6 ottobre 1962 n 1493, l'esenzione venticinquennale dall'imposta sul reddito dei fabbricati spetta, con riguardo all'intero edificio, qualora almeno il cinquantuno per cento della superficie dei piani sopra terra sia destinato ad abitazioni (non di lusso) e non piu del venticinque per cento della superficie medesima sia destinato ad uffici o negozi, restando irrilevanti, nel concorso dei detti requisiti, eventuali altre destinazioni della superficie residua. Pertanto, una pronuncia di revoca o di inapplicabilita del beneficio presuppone sempre un accertamento di fatto circa il rapporto percentuale tra superficie abitativa e superficie destinata ad uffici o negozi e, nel caso di un edificio in relazione al quale il predetto calcolo percentuale puo variare a seconda che la struttura di esso ne consenta o meno una scindibilita in lotti (con la conseguenza, nella seconda ipotesi, che la revocabilita o l'inapplicabilita del beneficio va valutata in relazione ai singoli lotti), e necessario il puro accertamento della natura o struttura del fabbricato, per stabilire, sulla scorta di dati tecnici o di fatto, se a base del calcolo debba essere considerata la superficie dell'intero immobile o del singolo lotto in rapporto al quale si e verificata una variazione rispetto all'originaria attitudine o destinazione. (V 3422/68, mass n 336516).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 06/10/1962 num. 1493 art. 1 CORTE COST., Legge 02/12/1967 num. 1212

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)