Sez. 1, Sentenza n. 6807 del 19/11/1986 (Rv. 448919 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE - REQUISITI - ABITAZIONE COME DESTINAZIONE PREVALENTE - RAPPORTO EX LEGGI N. 1493 DEL 1962 E N. 1212 DEL 1967 - INOSSERVANZA - ESENZIONE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE - REQUISITI - ABITAZIONE COME DESTINAZIONE PREVALENTE - RAPPORTO EX LEGGI N. 1493 DEL 1962 E N. 1212 DEL 1967 - INOSSERVANZA - ESENZIONE - ESCLUSIONE.*
L'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati, prevista dall'art. 13 legge 2 luglio 1949 n. 408, sull'incremento delle costruzioni edilizie, riguarda gli edifici che, unitariamente considerati, abbiano come destinazione prevalente quella della abitazione, secondo il rapporto fissato dalle norme integrative ed interpretative di cui all'art. 1 legge 6 ottobre 1962 n. 1493 ed all'articolo unico legge 2 dicembre 1967 n. 1212 (almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dei piani sopraterra destinato ad abitazioni e non più del venticinque per cento della stessa superficie destinato a negozi). Da ciò consegue che, ove tale rapporto non risulti osservato, l'indicata esenzione deve essere globalmente negata. (V 3939/84, mass n 435903; (Conf 0099/82, mass n 417778; (Conf 3175/81, mass n 413749; (Conf 3779/79, mass n 400222).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 06/10/1962 num. 1493 art. 1 CORTE COST., Legge 02/12/1967 num. 1212 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)