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Sez. 3, Sentenza n. 18502 del 16/03/2011 Ud. (dep. 11/05/2011) Rv. 250304 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Bonifica dei siti inquinati - Causa di non punibilità prevista dell'art. 257, comma quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2011-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250304-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui limita l'applicazione della "condizione di non punibilità" di cui all'art. 257, comma quarto, ai soli reati ambientali nei quali l'evento inquinamento concorre ad integrare la fattispecie, in quanto la scelta del legislatore di favorire la bonifica del sito secondo le indicazioni scaturenti dal progetto redatto ai sensi degli artt. 242 e segg. del D.Lgs. n. 152 del 2006, risponde a canoni di logica e razionalità, giustificandosi con l'esigenza di garantire l'efficacia dell'intervento di ripristino nei più gravi casi in cui si rende necessaria l'adozione di uno specifico piano di bonifica. (Fattispecie di condanna per il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 242 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 257 com. 4, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)