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Sez. 1, Sentenza n. 1174 del 21/11/1995 Ud. (dep. 01/02/1996) Rv. 205004 - 01

Reato - Estinzione (cause di) - Amnistia - Reato permanente | Capo di imputazione che non indica la data di cessazione della permanenza - Potere del giudice di conoscere della permanenza della condotta - Sussistenza - Nuova contestazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205004-01

Reato - Estinzione (cause di) - Amnistia - Reato permanente

In caso di reato permanente, ove la cessazione della permanenza non sia specificata nel capo di imputazione e emerga la continuazione della condotta anche nel corso del giudizio di primo grado è possibile l'affermazione di responsabilità anche in relazione a tali ultime condotte senza la necessità di procedere a contestazione suppletiva e la permanenza deve ritenersi cessata solo con la condanna di primo grado. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la corte ha conseguentemente escluso che potesse ritenersi, nel caso di specie, il reato estinto per amnistia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)