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Sez. 1, Sentenza n. 9905 del 19/09/1997 Ud. (dep. 05/11/1997) Rv. 208762 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE | Reato permanente - Capo di imputazione che indica esclusivamente la data di accertamento del reato - Potere del giudice di accertare di ufficio la cessazione o il perdurare della condotta - Sussistenza - Nuova contestazione - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 677 c.p.
Stato
decisa il 1997-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208762-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE

Allorquando nel capo di imputazione sia menzionata soltanto la data di accertamento di un reato avente natura permanente, l'addebito deve ritenersi comprensivo dell'eventuale protrazione nel tempo della condotta antigiuridica, di cui il giudice può, dunque, tener conto ai fini dell'accertamento della responsabilità senza alcuna necessità di una contestazione suppletiva da parte del pubblico ministero. (Nella fattispecie si trattava del reato contravvenzionale di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina, previsto e punito dall'art. 677 cod.pen.)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 677 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)