Sez. 5, Sentenza n. 15045 del 21/11/2000 (Rv. 541981 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento con metodo sintetico ex art.38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 - Indici e coefficienti presuntivi di reddito di cui ai DD.MM. 10/9/92 e 19/11/92 (cosiddetto redditometro) - Applicabilità agli anni anteriori.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l'applicazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito (cosiddetto redditometro) stabiliti nei DD.MM. 10 settembre 1992 e 19 Novembre 1992 ai redditi maturati in epoca anteriore alla entrata in vigore degli stessi, attesa la natura esclusivamente procedimentale di detti strumenti normativi secondari, la cui emanazione è prevista dall'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 a fini esclusivamente accertativi e probatori, e dei quali è escluso ogni carattere sostanziale, non contenendo essi alcuna norma per la determinazione del reddito.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST., DM Finanze 10/09/1992, DM Finanze 19/11/1992
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)