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Sez. 6, Sentenza n. 34440 del 26/06/2006 Ud. (dep. 13/10/2006) Rv. 234874 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Elemento oggettivo - Promessa di danaro - Sufficienza - Omessa richiesta o dazione - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234874-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO

Ai fini della sussistenza del reato di millantato credito, è sufficiente il conseguimento da parte del millantatore della promessa di denaro o di altra utilità per la propria attività di intermediario, mentre è irrilevante che tale corrispettivo non sia stato più richiesto e versato (Fattispecie nella quale è stata esclusa la configurabilità della desistenza attiva in relazione alla condotta di un commercialista che aveva ottenuto da alcuni clienti la promessa di una somma di danaro - di seguito non più sollecitata nè versata - a titolo di indebito compenso per l'accoglimento di una pratica di finanziamento pubblico, della quale aveva garantito il buon esito grazie alla conoscenza di un funzionario regionale)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)