Sez. 6, Sentenza n. 50078 del 28/11/2014 Cc. (dep. 01/12/2014) Rv. 261540 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Reato a duplice schema - Momento consumativo - Promessa o dazione - Ipotesi di promessa seguita da dazione - Momento consumativo - Dazione - Conseguenze in tema di individuazione della competenza territoriale.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO
Il delitto di millantato credito, al pari di quello di corruzione, si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione e ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la consegna del bene, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione, con la conseguenza che, in tale ultima ipotesi, il giudice territorialmente competente va individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta la dazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)