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Sez. 3, Sentenza n. 1607 del 07/05/1976 (Rv. 380369 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - FORMALITA NECESSARIE - OMESSA AFFISSIONE DELLO AVVISO DI DEPOSITO - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - RICEVIMENTO DELL'AVVISO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380369-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - FORMALITA NECESSARIE - OMESSA AFFISSIONE DELLO AVVISO DI DEPOSITO - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - RICEVIMENTO DELL'AVVISO - IRRILEVANZA.*

Per la validita della notificazione di un atto giudiziario nel caso di irreperibilita del destinatario, e indispensabile che vengano osservate tutte le formalita prescritte dall'art 140 cod proc civ. pertanto, ove l'ufficiale giudiziario si sia limitato ad inviare al destinatario l'avviso, mediante lettera raccomandata, dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, senza provvedere alla affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, la notificazione e nulla e non puo ritenersi sanata a seguito del ricevimento di tale avviso, in quanto il raggiungimento dello scopo, necessario ai fini di detta sanatoria, deve essere ragguagliato all'atto nel suo complesso e non puo, quindi, realizzarsi per effetto del solo compimento di una delle formalita prescritte dalla legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)