Sez. 3, Sentenza n. 3409 del 23/05/1980 (Rv. 407231 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - RIFIUTO DI RICEVERE LA COPIA - FORMALITA - SPEDIZIONE DI RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO - SUFFICIENZA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - RIFIUTO DI RICEVERE LA COPIA - FORMALITA - SPEDIZIONE DI RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO - SUFFICIENZA - LIMITI.*
Sebbene la notificazione della citazione eseguita ai sensi dello art 140 cod proc civ debba considerarsi perfezionata nel momento in cui l'ufficiale giudiziario ha, a completamento delle altre formalita, spedito la raccomandata con ricevuta di ritorno, dando notizia degli estremi dell'atto al destinatario, occorre pur sempre, nel caso di mancata Costituzione del convenuto, che dall'avviso di ricevimento risulti che tale notizia sia a lui pervenuta. (contra 2190/78, mass n 391579; (contra 4068/78, mass n 393676; (contra 1707/76, mass n 380473; (contra 1607/76, mass n 380369).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)