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Sez. 5, Sentenza n. 9806 del 05/07/2002 (Rv. 555562 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE | Cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte dalle società indicate nell'art. 4, secondo comma, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presunzione assoluta di svolgimento nell'esercizio di impresa - Configurabilità, sia con riguardo alle operazioni attive che a quelle passive - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555562-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE

In tema di IVA, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere dalle società ivi indicate (società in nome collettivo e in accomandita semplice, società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, società estere di cui all'art. 2507 cod. civ., e società di fatto) costituiscono ad ogni effetto, per presunzione "iuris et de iure", quale che sia la natura dell'attività svolta, operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, e pertanto a dette società compete la qualifica di imprese, ai fini dell'applicazione dell'IVA, in ordine alle operazioni attive compiute. Ne consegue, altresì, necessariamente la qualificabilità delle società medesime come imprese anche con riguardo alle realizzate operazioni passive, atteso che, ai fini anzidetti, uno stesso soggetto (nella fattispecie, società di gestione immobiliare) non può essere considerato imprenditore per le operazioni attive e, invece, consumatore finale per le operazioni passive, con aprioristica esclusione del suo diritto alla detrazione dell'imposta inerente a queste ultime e ad avvalersi della definizione agevolata delle pendenze di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)