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Sez. 1, Sentenza n. 8490 del 18/10/1994 (Rv. 488132 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE | Società semplice - Attività commerciale - Esercizio - Cessioni di beni - Effettuazione nell'esercizio d'impresa - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488132-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE

In tema di I.V.A., a norma del comma primo n. 2 dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive mod., devono considerarsi in ogni caso effettuate nell'esercizio d'impresa le cessioni di beni fatte da società semplici, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)