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Sez. L, Sentenza n. 17103 del 22/07/2009 (Rv. 610320 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Comunicazione dell'assunzione del lavoratore agli organi del collocamento - Termine perentorio cadente di sabato - Chiusura degli uffici amministrativi preposti a riceverla - Proroga al primo giorno seguente non festivo - Inapplicabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610320-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO

In tema di comunicazione agli organi del collocamento dell'assunzione del lavoratore, ove il termine perentorio previsto dall'art. 9-bis, comma 2, del d.l. n. 510 del 1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 608 del 1996, cada di sabato, giornata di chiusura degli uffici amministrativi preposti a riceverla, non trova applicazione né la proroga al primo giorno non festivo prevista dall'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., perché il sabato non ha la qualità di giorno festivo, né la proroga dei termini cadenti di sabato prevista dall'art. 155, comma quinto, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 263 del 2005 (nella specie, peraltro, inapplicabile "ratione temporis"), trattandosi di proroga valida solo per i termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano a ritroso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 5, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1 lett. F, Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 bis com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)