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Sez. L, Sentenza n. 2888 del 10/03/1992 (Rv. 476177 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutelariale) | Invito del datore di lavoro - ex art. 18 statuto lavoratori - Adesione tempestiva del lavoratore con offerta della propria prestazione per una data successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dall'invito - Idoneità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476177-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutelariale)

La risoluzione del rapporto di lavoro, prevista dall'art. 18, secondo comma, della legge n. 300 del 1970 per l'ipotesi in cui il lavoratore (del quale sia stato dichiarato illegittimo il licenziamento) non abbia ripreso servizio nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro, non è automaticamente collegata al mero elemento fattuale della mancata ripresa del servizio e pertanto va esclusa ove - secondo un accertamento di fatto riservato al giudice del merito (ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato) - vi sia stata tempestiva manifestazione di volontà del lavoratore di aderire a quell'invito, ancorché con l'offerta della propria prestazione per una data successiva alla scadenza del termine predetto, nel qual caso le circostanze giustificative addotte dal lavoratore medesimo ineriscono non a tale termine, sospendendolo, ma unicamente all'obbligo del lavoratore subordinato di prestare la sua opera in costanza del rapporto (salve le ipotesi di sospensione concordata del medesimo o di assenze per una delle cause previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)