Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15333 del 12/07/2011 (Rv. 618642 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Contratti agrari - Fondi ceduti in affitto - In genere - Cessione del godimento in favore di impresa di allevamento di cavalli da polo - Affittanze agrarie - Configurabilità - Esclusione - Comune rapporto locativo - Sussistenza - Competenza funzionale delle sezioni specializzate agrarie - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE
L'allevamento di cavalli da polo non rientra nell'esercizio normale dell'agricoltura ai sensi dell'art. 2135 cod. civ. e, per la sua autonomia rispetto allo sfruttamento del terreno, non presenta alcun collegamento con l'utilizzazione del fondo secondo la pratica agricola e zootecnica. Ne consegue che la controversia avente ad oggetto la restituzione di un fondo ceduto in affitto per la suddetta attività non può qualificarsi affitto agrario ma concerne, invece, un normale rapporto locativo devoluto alla competenza del tribunale ordinario e non delle sezioni specializzate agrarie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 02/03/1963 num. 320 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 2030 art. 47, Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)