Sez. 1, Sentenza n. 23022 del 26/10/2006 (Rv. 594505 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Compravendita di titoli azionari stipulata in virtù di patto di opzione - Collegamento ad un "pactum de compensando" tra il prezzo della vendita ed il credito del titolare del diritto di opzione per altro titolo - Esercizio dell'opzione - Effetto traslativo - Sussistenza - Effetti - Presupposti dell'azione revocatoria fallimentare e ricorenza del periodo sospetto - Accertamento - Riferimento al negozio di regolamento delle modalità di esercizio della compensazione - Esclusione - Al momento di esercizio della opzione - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di opzione per l'acquisto di titoli azionari, anche nel caso in cui il patto di opzione relativo alla vendita sia associato ad un "pactum de compensando" tra il prezzo della vendita e il credito del titolare del diritto di opzione per altro titolo, il momento traslativo della vendita si determina per effetto dell'esercizio della opzione. Ne consegue che, ai fini della sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria fallimentare e della ricorrenza del periodo sospetto, occorre considerare il momento in cui è stata esercitata l'opzione e non il precedente negozio con il quale sono state regolate le modalità di esercizio della compensazione ed è stata concessa la opzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1331, Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)