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Sez. 1, Sentenza n. 3165 del 30/03/1994 (Rv. 486023 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Compravendita stipulata in adempimento di un contratto preliminare - Scompenso tra le prestazioni - Accertamento - Riferimento alla data del contratto definitivo - Sopravvenuta insolvenza del promittente al momento fissato per la stipula del definitivo - Facoltà del promissario ex art. 1461 cod. civ..
Stato
decisa il 1994-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486023-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere

Nel caso di revocatoria fallimentare di una compravendita stipulata in adempimento di un contratto preliminare, l'accertamento dei presupposti della revocatoria, e quindi anche dello scompenso tra le prestazioni (nella specie, per pretesa variazione del valore dell'immobile nel tempo trascorso tra il contratto preliminare ed il definitivo) va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, con cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, considerato anche che, ove nel momento fissato per la stipulazione del contratto definitivo, sussista pericolo di revoca dell'acquisto per la sopravvenuta insolvenza del promittente, il promissario ha la facoltà di non addivenire alla stipulazione, in applicazione dell'art. 1461 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1461, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)