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Sez. L, Sentenza n. 19936 del 06/10/2004 (Rv. 577536 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravio totale ex art. 14 legge n. 183 del 1976 - Presupposti - Incremento dei livelli occupazionali alla data del 30 giugno 1976 - Successive modificazioni del periodo di operatività della norma sino al 31 dicembre 1990 - Applicazione dei meccanismi di compensazione tra lavoratori assunti e lavoratori licenziati - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577536-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo totale, previsto dall'art. 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, per i nuovi assunti dal 1 luglio 1976 al 31 dicembre 1980 ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986, poi trasfuso nell'art. 59, comma nono, del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successivamente modificato, quanto al periodo di applicazione dello sgravio, in un decennio a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore (nella specie, per i lavoratori assunti, ad incremento delle unità lavorative in forza al 30 giugno 1976, sino al 31 dicembre 1990, ai sensi del D.L. n. 258 del 1988, convertito dalla legge n. 337 del 1988, applicabile "ratione temporis"), non opera il meccanismo di compensazione tra lavoratori assunti successivamente alla data del 30 giugno 1976 e lavoratori licenziati, avendo il legislatore stabilito il preciso periodo di tempo rispetto al quale individuare il numero di lavoratori assunti ad incremento dei livelli occupazionali cui applicare il beneficio dello sgravio.

Riferimenti normativi: Legge 02/05/1976 num. 183 art. 14, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1988 num. 258, Legge 05/08/1988 num. 337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)