Sez. L, Sentenza n. 2271 del 02/02/2007 (Rv. 594535 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravio contributivo - Presupposti - Incremento dell'occupazione - Estremi - Variazioni soggettive dell'impresa - Irrilevanza - Effettivo aumento del numero globale degli occupati nell'azienda - Necessità - Valutazione del carattere di novità dell'impresa - Criteri - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo in favore delle imprese operanti nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 59, d.P.R. n. 218 del 1978, nel quale è stato riportato l'art. 14, legge n. 183 del 1976, la verifica relativa alla sussistenza di un effettivo incremento dell'occupazione va compiuta in riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa atteso che il beneficio non compete in caso di prosecuzione dell'attività da parte di un'impresa subentrante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto agli sgravi contributivi nel caso di scioglimento del consorzio, risoluzione di tutti i rapporti di lavoro e assunzione "ex novo" dei dipendenti da parte dell'impresa subentrante, con atto di vendita del complesso aziendale privo di data certa e assunzione dei lavoratori mediante lo strumento del passaggio di cantiere, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, sul presupposto che l'essere subentrata nell'attività svolta in una determinata area non comportasse il diritto, dell'impresa subentrante, di continuare a fruire degli stessi sgravi già riconosciuti al primo datore di lavoro).
Riferimenti normativi: Legge 02/05/1976 num. 183 art. 14, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)