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Sez. 1, Sentenza n. 15408 del 26/07/2016 (Rv. 640706 - 01)

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Obbligazioni collocate da soggetto professionale - "Default" dell'emittente le obbligazioni - Clausola unilaterale che attribuisce la facoltà di sospendere il pagamento degli interessi - Nullità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-07-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640706-01

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE

In tema di collocazione di un prestito obbligazionario attraverso soggetto professionale (nella specie, garantita da una banca), è nulla la clausola, unilateralmente predisposta da quest'ultimo e non oggetto di specifica contrattazione tra le parti, che preveda la possibilità di cessare il pagamento degli interessi in caso di "default" dell'emittente le obbligazioni, non essendo giustificata dalla maggiore entità degli interessi offerti rispetto ad obbligazioni di soggetti più solidi, atteso anche il profitto che il professionista avrebbe conseguito in caso di regolare andamento del titolo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)