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Sez. 1, Sentenza n. 21600 del 20/09/2013 (Rv. 628046 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Contratti con il consumatore - Asserito difetto di chiarezza e comprensibilità di clausole contrattuali unilateralmente predisposte - Controllo del giudice - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628046-01

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE

Il controllo giudiziale sul contenuto del contratto stipulato con il consumatore, pur postulando una valutazione complessiva dei diritti e degli obblighi ivi contemplati, e nel cui ambito svantaggi e benefici determinati da singole clausole possono compensarsi, è circoscritto alla componente normativa del contratto stesso, mentre è preclusa ogni valutazione afferente le caratteristiche tipologiche e qualitative del bene o del servizio fornito, o l'adeguatezza tra le reciproche prestazioni, richiedendosi soltanto, alla stregua dell'art. 1469 ter, secondo comma, cod. civ. (poi sostituito dall'art. 34, secondo comma, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), che l'oggetto del contratto ed il corrispettivo pattuito siano individuati in modo chiaro e comprensibile. (Nella specie, la S.C., ritenendo puntualmente verificata dal giudice del merito, in base al piano finanziario sottoscritto dal cliente, la natura dell'operazione concordata tra le parti con il contratto "my way", ha ritenuto inammissibile, anche perché estraneo alle questioni sollevate nel giudizio di merito, il motivo di ricorso concernente l'esistenza di uno squilibrio del rapporto contrattuale nella sua interezza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1469 ter com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)