Sez. 3, Sentenza n. 5042 del 17/01/2012 Ud. (dep. 09/02/2012) Rv. 252131 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reato di cui all'art. 256, comma secondo, del D.Lgs. n. 152 del 2006 - Reato proprio - Conseguenze.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma secondo, del D.Lgs. n. 152 del 2006 ha natura di reato proprio, richiedendo, quale elemento costitutivo, la qualità di titolare di impresa o di responsabile di ente in capo all'autore della violazione, sicché non rientra in esso, bensì nell'ipotesi dell'illecito amministrativo di cui all'art. 255, comma primo, la condotta del proprietario di un autoveicolo di abbandono dello stesso in un parcheggio pubblico.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)