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Sez. 3 - , Sentenza n. 15234 del 23/01/2020 Ud. (dep. 15/05/2020) Rv. 278853 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti - Titolari di imprese o di enti - Reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 - Rapporto di specialità con l’illecito amministrativo di cui all’art. 255, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278853-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, il reato cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, pur avendo in comune con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 255, comma 1, del medesimo d.lgs. le condotte di abbandono, deposito incontrollato e immissione, si trova con tale ultima norma in rapporto di specialità in ragione delle peculiari qualifiche soggettive rivestite dai suoi destinatari che possono essere solo i titolari di imprese o i responsabili di enti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna del legale rappresentante di una società di demolizione che aveva collocato materiale qualificabile come rifiuti in un'area adiacente al capannone adibito a luogo di rottamazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 255, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)