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Sez. 1, Sentenza n. 4870 del 07/03/2006 (Rv. 590237 - 01)

CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE - LIBRETTO AL PORTATORE | Procedura di ammortamento del libretto - Funzione - Individuazione del soggetto legittimato a riscuotere - Sussistenza - Accertamento della titolarità del credito - Esclusione - Conseguenze - Richiesta congiunta di ammortamento da parte di due soggetti - Efficacia probatoria nel successivo giudizio di accertamento della proprietà della somma depositata - Confessione - Configurabilità - Esclusione - Semplice indizio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590237-01

CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE - LIBRETTO AL PORTATORE

La procedura di ammortamento del libretto di deposito bancario ha, come unica funzione, quella di individuare la persona legittimata a riscuotere e non quella di accertare la titolarità del credito, come è reso esplicito da quanto dispongono gli artt. 1836 cod. civ. e, per i libretti al portatore, gli artt. 7 ss. della legge 30 luglio 1951, n. 948. Ne consegue che la richiesta di ammortamento presentata congiuntamente da due soggetti, con la quale gli stessi si siano dichiarati comproprietari del libretto, non ha il valore probatorio di confessione nel giudizio successivamente intentato da uno dei due soggetti nei confronti dell'altro al fine dell'accertamento della proprietà della somma depositata, ma rappresenta un semplice indizio, che può essere superato dalla prova che detta somma proveniva esclusivamente dal patrimonio dell'attore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 1836, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2730, Legge 30/07/1951 num. 948 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)