Sez. 2, Sentenza n. 1048 del 03/02/1998 (Rv. 512155 - 01)
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE - LIBRETTO AL PORTATORE | Natura di titolo di credito - Legittimazione del possessore all'esercizio dei diritti in esso menzionati - Limiti - Perdita dell'efficacia di titolo di credito a seguito della procedura di ammortamento.
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE - LIBRETTO AL PORTATORE
Il possesso del libretto al portatore, che ha natura di titolo di credito, è sufficiente per attribuire la legittimazione all'esercizio del diritto menzionato nel libretto in base alla presentazione all'istituto emittente. Tuttavia, il diritto del portatore che abbia il possesso del documento viene meno se il libretto perde l'efficacia di titolo di credito. Questa ipotesi ricorre nel caso previsto dall'art. 9 della legge 30 luglio 1951, n. 948, in base al quale al termine della procedura di ammortamento, promossa a seguito di smarrimento, distruzione o sottrazione, il presidente del tribunale o il pretore pronunzia l'inefficacia giuridica del libretto, mentre non ha alcun effetto l'annotazione di fermo che l'istituto emittente apponga nei propri registri a norma dell'art. 6 della stessa legge (in applicazione del principio esposto la S.C., ritenuto che il libretto al portatore non era privo di efficacia né al momento del ritrovamento né a quello della restituzione, pronunziando nel merito, ha liquidato il premio per il ritrovamento pari al ventesimo della somma depositata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1836, Legge 30/07/1951 num. 948 art. 9, Legge 30/07/1951 num. 948 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)