Sez. 1, Sentenza n. 6471 del 18/07/1996 (Rv. 498611 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Ingiunzione emessa a norma del R. D. n. 639 del 1910 - Opposizione - Annullamento per carenza di potere - Giudizio di merito sul rapporto tributario da parte del giudice dell' opposizione - Ammissibilità - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Qualora l'ingiunzione emessa ai sensi del R.D. 12 aprile 1910 n. 639 venga annullata perché emessa in una situazione di carenza di potere, l'annullamento per tale vizio impone al giudice di arrestarsi all'invalidazione della stessa, senza che possa pervenire al giudizio di merito sul rapporto. L'ingiunzione, infatti, può costituire veicolo di accesso al giudizio sul rapporto se vengono contestati i presupposti di fatto della pretesa fatta valere con la ingiunzione medesima, non quando questa sia contestata anche o solo perché emessa o da autorità incompetente o in una situazione di carenza di potere e la sussistenza di tali vizi resti accertata, travolgendo la pronuncia di annullamento per tali vizi l'atto, senza che residui un qualche effetto, compreso quello processuale di dare accesso al giudizio sul rapporto.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/04/1910 num. 639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)