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Sez. L, Sentenza n. 11147 del 13/10/1992 (Rv. 478882 - 01)

Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere | Contestazione della validità formale dell'ordinanza ingiunzione e deduzione subordinata della carenza di responsabilità - Ordine delle questioni da seguire da parte del giudice - Conseguenze - Annullamento dell'ordinanza - Successiva indagine sui presupposti di legittimità del provvedimento - Preclusione.
Stato
decisa il 1992-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478882-01

Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere

Nel giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione emessa, ai sensi dell'art. 35 secondo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza obbligatorie per il pagamento dei contributi e premi di cui è stato omesso il versamento, oltre che di pena pecuniaria amministrativa, l'opponente che contesta la validità formale dell'atto introduce con veste sostanziale di attore un giudizio impugnatorio, circoscritto dalla "causa petendi"; ove deduca in via gradata la propria carenza di responsabilità (con richiesta ad esempio di accertamento negativo del debito contributivo) e l'esistenza di vizi formali dell'ingiunzione o l'estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, il dovere del giudice di seguire l'ordine delle questioni indicato dall'opponente va risolto sulla base dei criteri generali in tema di cumulo di domande e di interesse all'impugnazione, restando comunque esclusi il rigetto dell'opposizione o la condanna dell'opponente ove la predetta responsabilità sia accertata, ma l'ingiunzione risulti affetta da vizi formali. Nell'ipotesi di sussistenza dei medesimi, dedotti dall'opponente senza contestazione della responsabilità, o in via principale o alternativa rispetto a tale contestazione, l'annullamento dell'ordinanza esime il giudice dall'indagine sui presupposti sostanziali di legittimità del provvedimento, né l'opposto può chiedere un esame del merito al fine di ottenere una declaratoria di responsabilità (nonostante l'invalidità formale dell'ingiunzione) o l'accertamento dell'obbligazione contributiva il cui inadempimento integra la violazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)