Sez. 3, Sentenza n. 3049 del 27/08/1969 (Rv. 342963 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI - AL RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO ILLECITO COSTITUENTE REATO - ESTINZIONE PER AMNISTIA - DETERMINAZIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE - PROVA DELL'APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI - AL RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO ILLECITO COSTITUENTE REATO - ESTINZIONE PER AMNISTIA - DETERMINAZIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE - PROVA DELL'APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Al fine specifico della Determinazione del termine di prescrizione ai sensi dell'art 2947 cod civ, il giudice civile, che puo limitarsi a dichiarare che il fatto generatore del danno costituisce 'in astrattò reato, deve adeguarsi al medesimo criterio nell'individuazione ed applicazione delle cause estintive del reato, attesa la correlazione logica dei due accertamenti, senza richiedere, ove l'Estinzione siasi verificata per amnistia, la prova concreta dell'applicazione del beneficio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)