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Sez. 3, Sentenza n. 2864 del 02/04/1997 (Rv. 503446 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Lesioni colpose - Sopravvenuta perseguibilità a querela - Estinzione del reato per amnistia - Obbligo dell'interpello della persona offesa per l'esercizio della querela - Insussistenza - Determinazione del termine di prescrizione del risarcimento del danno (art. 2947 cod. civ.) - Criteri - Considerazione del reato come estinto - Carattere assorbente.
Stato
decisa il 1997-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503446-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO

Poiché se un reato, divenuto punibile a querela della persona offesa - nella fattispecie lesioni gravi e gravissime per effetto dell'art. 92 legge 24 novembre 1981 n. 689 - rientra in un provvedimento di clemenza, il giudice deve dichiararlo immediatamente estinto senza l'interpello della persona offesa previsto dall'art. 99 della stessa legge, il giudice civile, indipendentemente da una formale decisione penale al riguardo, onde determinare l'eccepita prescrizione del conseguente diritto al risarcimento del danno (art. 2947 cod. civ.), deve ritenere il reato estinto, senza considerare la sopravvenuta perseguibilità di esso a querela.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 9, Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 92 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)