Sez. 1 - , Sentenza n. 1584 del 20/01/2017 (Rv. 643500 - 02)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO | Questione non costituente oggetto di doglianza in appello avverso sentenza fondata su scrittura privata disconosciuta - Deducibilità in Cassazione - Esclusione - Fattispecie.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO
Una volta utilizzata la scrittura privata quale base del convincimento espresso dal giudice nella sentenza di primo grado, senza che la questione del riconoscimento o disconoscimento di essa abbia costituito oggetto di doglianza in sede di appello, il giudice del gravame è dispensato dall’onere di motivare al riguardo e sorge, per altro verso, una presunzione di rinuncia che osta a che quella doglianza possa essere avanzata, per la prima volta, con il ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, osservando che il disconoscimento della scrittura privata posta a fondamento della decisione del tribunale, poi confermata in sede di gravame, non era stato reiterato con l’atto di impugnazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)