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Sez. 2, Sentenza n. 984 del 05/04/1971 (Rv. 350941 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DEL GIUDIZIO DI DIVISIONE - OPERAZIONI IN ORDINE ALLE QUALI LE SPESE GRAVANO SULLA MASSA - CONTESTAZIONI SORTE NELL'INTERESSE PARTICOLARE DI TALUNO DEI CONDIVIDENTI - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1971-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350941-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DEL GIUDIZIO DI DIVISIONE - OPERAZIONI IN ORDINE ALLE QUALI LE SPESE GRAVANO SULLA MASSA - CONTESTAZIONI SORTE NELL'INTERESSE PARTICOLARE DI TALUNO DEI CONDIVIDENTI - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITA.*

Il principio secondo il quale le spese del giudizio di divisione gravano sulla massa, con conseguente proporzionale incidenza sui singoli condividenti in ragione delle quote di ciascuno, va applicato soltanto in ordine alle operazioni di divisione condotte per il soddisfacimento del comune interesse dei condividenti. Viceversa, trova applicazione il principio della soccombenza in ordine alle contestazioni insorte nel particolare interesse di taluno dei condividenti ed in ordine alla risoluzione degli incidenti. (V 94'67, mass n 325769).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 785

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)