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Sez. 3, Sentenza n. 257 del 12/01/1991 (Rv. 470461 - 01)

Contratti in genere - Invalidità - Annullabilità del contratto - Per vizi del consenso (della volontà) - Dolo | In genere - Dolo commissivo e dolo omissivo - Configurabilità - Artifici, raggiri, reticenza, silenzio - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1991-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470461-01

Contratti in genere - Invalidità - Annullabilità del contratto - Per vizi del consenso (della volontà) - Dolo

Il dolo quale causa di annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., può consistere tanto nell'ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata, direttamente o per mezzo di terzi (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo). Tuttavia, nell'un caso e nell'altro, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio, devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)