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Sez. 1, Sentenza n. 3843 del 22/04/1994 (Rv. 486340 - 01)

Prova civile - Onere della prova - In genere | Convenuto - Estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio - Deduzione - Questione relativa - Natura - Soggetto passivo del rapporto dedotto in giudizio - Individuazione nel convenuto - Circostanze relative - Prova - Onere dell'attore - Difesa del convenuto - Indicazione del soggetto passivo dell'obbligazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486340-01

Prova civile - Onere della prova - In genere

La difesa del convenuto estrinsecantesi, nella deduzione della sua estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio, si traduce nella proposizione di una questione non già di legittimazione passiva "ad causam", ma di difetto della condizione dell'azione, che consistendo nell'identificabilità del convenuto medesimo quale soggetto nei cui confronti la legge conferisce il diritto azionato, è regolata dagli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 cod. civ.. Ne consegue che spetta all'attore di dimostrare le circostanze relative all'individuazione nel convenuto del soggetto passivo di quel rapporto, anche quando la difesa di quest'ultimo non si limiti ad una contestazione generica della pretesa dell'attore, ma si concretizzi nella precisa indicazione del soggetto che si assume essere il vero titolare passivo della obbligazione, atteso che, una siffatta specificazione non vale a trasformare la difesa in eccezione in senso stretto, con il connesso obbligo di fornire la prova delle relative circostanze di fatto, né in una posizione processuale che si traduca nell'assunzione spontanea dell'"onus probandi", con esonero della controparte dall'onere sulla stessa gravante a norma dell'art. 2697 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)