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Sez. L, Sentenza n. 600 del 26/01/1996 (Rv. 495578 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Mancata contestazione dei fatti costitutivi della domanda - Onere probatorio dell'attore - Persistenza -.
Stato
decisa il 1996-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495578-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

L'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, del quale l'art. 2967 cod. civ. fa carico all'attore, non viene meno per effetto della loro mancata contestazione da parte del convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)