Sez. L, Sentenza n. 600 del 26/01/1996 (Rv. 495578 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Mancata contestazione dei fatti costitutivi della domanda - Onere probatorio dell'attore - Persistenza -.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
L'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, del quale l'art. 2967 cod. civ. fa carico all'attore, non viene meno per effetto della loro mancata contestazione da parte del convenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)