Sez. L, Sentenza n. 9248 del 21/04/2011 (Rv. 616913 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Art. 92 c.c.n.l. 23 novembre 1990 per le aziende di credito e finanziarie - Interpretazione - Ipotesi di comporto secco - Unificazione ad un unico periodo di malattia delle assenze per malattia o infortunio del semestre precedente - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO
In tema di rapporto di lavoro subordinato presso aziende di credito, l'art. 92 del contratto collettivo 23 novembre 1990 del settore - il cui primo comma stabilisce che in caso di assenza per malattia o infortuni accertati l'azienda conserva al lavoratore che abbia superato il periodo di prova il posto e l'intero trattamento economico per mesi otto se l'anzianità sia superiore ai cinque anni ma non superi i dieci, e che, nel secondo comma, prevede un aumento dei periodi suddetti in casi di stati patologici di particolare gravità - in ragione del testuale riferimento a periodi temporali ininterrotti, disciplina solo il caso di malattia unica e continuativa. Ne consegue che il successivo terzo comma del medesimo articolo, nell'istituire un collegamento fra le malattie verificatesi nell'arco del semestre, con esplicito riferimento al trattamento previsto nei due commi precedenti, riguarda anch'esso il comporto secco, consentendo l'unificazione ad un unico ed ininterrotto periodo di malattia anche delle assenze per la malattia o infortuni verificatesi nei sei mesi precedenti, in base alla presunzione che queste, essendosi manifestate entro breve tempo dall'ultimo episodio morboso, ne siano manifestazioni prodromiche.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 23/11/1990 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)