diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 223 del 09/01/2001 (Rv. 543001 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al contratto collettivo 23 novembre 1990 per le aziende di credito e finanziarie in materia di comporto per malattia.
Stato
decisa il 2001-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543001-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è istituzionalmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica legale. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., ha ritenuto che l'art. 92 del contratto collettivo 23 novembre 1990 per le aziende di credito e finanziarie - il cui primo comma stabilisce che in caso di assenza per malattia o infortuni accertati l'azienda conserva al lavoratore che abbia superato il periodo di prova il posto e l'intero trattamento economico per mesi otto se l'anzianità sia superiore ai cinque anni ma non superi i dieci, e che, nel secondo comma, prevede un aumento dei periodi suddetti in casi di stati patologici di particolare gravità - in ragione del testuale riferimento a periodi temporali ininterrotti, disciplini solo il caso di malattia unica e continuativa, traendone quindi la conclusione che il successivo terzo comma del medesimo articolo, nell'istituire un collegamento fra le malattie verificatesi nell'arco del semestre, con esplicito riferimento al trattamento previsto nei due commi precedenti, abbia riguardo anch'esso al cosiddetto comporto secco, e consenta l'unificazione ad un unico ed ininterrotto periodo di malattia anche delle assenze per la malattia o infortuni verificatesi nei sei mesi precedenti, in base alla presunzione che queste, essendosi manifestate entro breve tempo dall' ultimo episodio morboso, ne siano manifestazioni prodromiche. Pertanto, ritenendo estranea alla suddetta previsione contrattuale la disciplina del comporto per sommatoria, il giudice di merito ha determinato quest'ultimo secondo equità, fissandone il termine esterno nel triennio dalla data del licenziamento e il termine interno in otto mesi, pari alla prevista durata del comporto secco, e ha escluso la rilevanza, in ipotesi di eventi morbosi frazionati o intermittenti, della disposizione del terzo comma dell'art. 92 cit. escludente la possibilità di applicare per l'ultimo periodo un trattamento deteriore rispetto a quello garantito dall'art. 6 del R.D. n. 1825 del 1924, legge sull'impiego privato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)