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Sez. L, Sentenza n. 60 del 07/01/1986 (Rv. 443698 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DOPO ALTRO RICORSO GIÀ NOTIFICATO AD INIZIATIVA DELLA CONTROPARTE - CARATTERE INCIDENTALE - LIMITI - RIPROPOSIZIONE DEL MEDESIMO RICORSO NELLE FORME DELL'IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443698-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DOPO ALTRO RICORSO GIÀ NOTIFICATO AD INIZIATIVA DELLA CONTROPARTE - CARATTERE INCIDENTALE - LIMITI - RIPROPOSIZIONE DEL MEDESIMO RICORSO NELLE FORME DELL'IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - INAMMISSIBILITÀ.*

L'impugnazione proposta per prima assume caratteri ed effetti di impugnazione principale e determina la Costituzione del procedimento, nel quale debbono confluire, con natura ed effetti di impugnazioni incidentali, le successive impugnazioni proposte contro la medesima sentenza. Consegue che il ricorso per Cassazione, validamente ed autonomamente proposto dopo che altro ricorso sia già stato notificato ad iniziativa della controparte, si converte, sempre che siano stati rispettati i relativi termini, in ricorso incidentale e rende superflua ed inammissibile, per consumazione del diritto di impugnazione, la riproposizione del ricorso medesimo nelle forme dell'impugnazione incidentale, salva sempre l'ammissibilità del controricorso contenuto nello stesso atto. (Conf 1980/81, mass n 412684; (Conf 424/76, mass n 379071; (Conf 7393/83, mass n 431986).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)