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Sez. L - , Sentenza n. 27556 del 30/12/2016 (Rv. 642256 - 02)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Periodo di detenzione in carcere militare a seguito di rifiuto di adempiere il servizio militare - Equiparazione al servizio militare effettivo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642256-02

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI

In materia di contribuzione figurativa per i periodi di servizio militare, di cui all’art. 49, comma 1, della l. n. 153 del 1969, il rapporto di servizio "effettivo", richiesto ai sensi degli artt. 56 e 136 del r.d.l. n. 1827 del 1935, conv., con modif., in l. n. 1155 del 1936, presuppone una relazione funzionale tra soggetto obbligato ed amministrazione implicante la partecipazione del primo al conseguimento dei fini pubblici, previo inserimento nell’apparato organico dell’ente, la cui costituzione è impedita dal rifiuto di indossare la divisa e di sottoporsi alla disciplina militare; ne deriva che, sebbene con la presentazione in caserma e l'avvio al distretto di appartenenza si sia costituito un rapporto giuridico coattivo, previsto dall’art. 52 Cost., non può essere considerato utile ai fini dell'accredito dei contributi il periodo di detenzione in carcere del chiamato alla leva che consegua al suddetto rifiuto.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 49 com. 1 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num. 1155 art. 1, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 56 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 136, Costituzione art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)