diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 13998 del 15/06/2007 (Rv. 597706 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Dispensa dal servizio militare - Art. 49 della legge n.153 del 1969 - Periodo intercorrente fra l'accertamento della posizione di abile arruolato e il provvedimento di dispensa - Rilevanza ai fini della contribuzione figurativa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597706-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI

In caso di dispensa dal servizio militare, non è utile, ai fini della contribuzione figurativa, il periodo intercorrente fra l'accertamento della posizione di abile arruolato e il provvedimento di dispensa, alla stregua dell'art. 49 della legge n.153 del 1969, che fa riferimento al servizio militare effettivo, risultando, le eccezioni a tale principio, specificamente emanate per alcune situazioni particolari, quali la prigionia da data anteriore all'8 maggio 1945 (art.7 legge n.55 del 1958), i periodi prestati in qualità di partigiano combattente, quelli prestati come militarizzati da dipendenti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, quelli prestati dai vigili del fuoco richiamati in servizio continuativo per esigenze di guerra, quelli prestati nella Croce Rossa italiana, quelli prestati come agenti del soppresso corpo di polizia dell'Africa italiana, nonché i periodi di lavoro coatto o di cattività degli internati civili in Germania (art.9 legge n.55 cit.). Il r.d. n.329 del 1938 che regolava, all'epoca, l'arruolamento di tutti coloro riconosciuti idonei al servizio militare, disponeva la chiamata alla leva nell'anno del compimento del ventesimo anno di età, l'arruolamento degli idonei e l'invio in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi e la decorrenza della ferma di leva dal giorno di inizio della prestazione del servizio alle armi (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva riconosciuto la contribuzione figurativa per il servizio militare e per la durata legale di ferma a favore di soggetto dichiarato abile arruolato ed ammesso al congedo anticipato, quale fratello di caduto in guerra, collocato quindi in congedo illimitato, senza aver mai prestato servizio militare effettivo)

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 55 art. 7, Legge 20/02/1958 num. 55 art. 8, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 49 CORTE COST., Regio Decr. 24/02/1938 num. 329 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)