Sez. L, Sentenza n. 4751 del 01/09/1982 (Rv. 422718 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANSIONI DISCIPLINARI - ESTENSIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANSIONI DISCIPLINARI - ESTENSIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 riguarda le sanzioni disciplinari non incidenti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro (così dette conservative) e, pertanto, di regola non è applicabile al licenziamento provocato da ragioni disciplinari, a meno che l'atto di recesso del datore di lavoro non sia soggetto ad una disciplina (legislativa, collettiva o proveniente dallo stesso datore di lavoro), la quale, oltre ad includerlo fra le sanzioni disciplinari, lo sottoponga al regime giuridico previsto dal citato art. 7 o da altra fonte equipollente. (Conf 1781/81, mass n 412466).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)