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Sez. 5, Sentenza n. 71 del 18/10/1971 Ud. (dep. 12/01/1972) Rv. 119763 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SUI BENI: ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - DISTRAZIONE - MANCATA DIMOSTRAZIONE DELLA DESTINAZIONE DATA AI BENI NON REPERITI NEL PATRIMONIO DEL FALLITO - RILEVANZA PROBATORIA.*
Stato
decisa il 1971-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119763-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SUI BENI: ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - DISTRAZIONE - MANCATA DIMOSTRAZIONE DELLA DESTINAZIONE DATA AI BENI NON REPERITI NEL PATRIMONIO DEL FALLITO - RILEVANZA PROBATORIA.*

Il fatto indiziante costituito dal mancato reperimento di determinati beni, dei quali sia certa la preesistenza nel patrimonio del fallito, puo rivestire carattere di univocita ed efficacia probatoria della bancarotta per distrazione. Il mancato reperimento in connessione logica con la Mancanza della dimostrazione (che il fallito ha l'Obbligo di apprestare) della destinazione data ai beni stessi, puo diventare elemento di prova, ed essere posto dal giudice a base della sua decisione. Le prove indirette, quali le indiziarie, per il principio fondamentale del libero convincimento del giudice, possono essere considerate idonee per un'affermazione di colpevolezza, quando, esattamente valutate nel loro nesso logico, diano la certezza del fatto a cui la indagine e diretta. (Conf 115675, anno 1970 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)