Sez. 1, Sentenza n. 2805 del 29/11/1966 (Rv. 325348 - 01)
FALLIMENTO - REVOCA - IN GENERE - ESISTENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - IRREVOCABILITA - INSUSSISTENZA DEL CREDITO DELL'ISTANTE - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO - REVOCA - IN GENERE - ESISTENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - IRREVOCABILITA - INSUSSISTENZA DEL CREDITO DELL'ISTANTE - IRRILEVANZA.*
L'eventuale inesistenza del credito, per il quale il fallimento sia stato chiesto e dichiarato, non giustifica la revoca del fallimento stesso quando dalla insinuazione di altri creditori risulti dimostrato che il fallito non era comunque in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)