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Sez. 1, Sentenza n. 2805 del 29/11/1966 (Rv. 325348 - 01)

FALLIMENTO - REVOCA - IN GENERE - ESISTENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - IRREVOCABILITA - INSUSSISTENZA DEL CREDITO DELL'ISTANTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1966-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325348-01

FALLIMENTO - REVOCA - IN GENERE - ESISTENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - IRREVOCABILITA - INSUSSISTENZA DEL CREDITO DELL'ISTANTE - IRRILEVANZA.*

L'eventuale inesistenza del credito, per il quale il fallimento sia stato chiesto e dichiarato, non giustifica la revoca del fallimento stesso quando dalla insinuazione di altri creditori risulti dimostrato che il fallito non era comunque in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)