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Sez. 1, Sentenza n. 3095 del 11/05/1981 (Rv. 413665 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - RICORSO DEL CREDITORE - INESISTENZA DEL CREDITO - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - REVOCA DELLA DICHIARAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413665-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - RICORSO DEL CREDITORE - INESISTENZA DEL CREDITO - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - REVOCA DELLA DICHIARAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'eventuale inesistenza del credito di chi ha proposto istanza per la dichiarazione di fallimento non osta alla dichiarazione medesima, ne puo comportarne la successiva revoca, ove non sia tale da far escludere il presupposto per l'instaurazione della procedura concorsuale, cioe l'impossibilita del debitore di fronteggiare tempestivamente i propri obblighi con mezzi normali di pagamento. (V 2805/66, mass n 325348; (Conf 1333/78, mass n 390697).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)