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Sez. 1, Sentenza n. 5415 del 09/03/1982 Ud. (dep. 29/05/1982) Rv. 154020 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1982-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154020-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La questione di legittimità costituzionale della norma, che prevede il giudizio direttissimo atipico in tema di reato concernenti le armi, sia in relazione al principio di uguaglianza (art. 3 cost.) sia in relazione al diritto di difesa (art. 24 cost.) è manifestamente infondata. Infatti, il giudizio previsto dall'art. 502 cod. proc. pen. non crea alcuna disparità di trattamento ed assicura quelle stesse garanzie difensive (nomine ed intervento del difensore) che la legge predispone nella procedura ordinaria. (V mass n 149093).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)