Sez. 5, Sentenza n. 21473 del 11/11/2004 (Rv. 579051 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE | Atti ad essi inerenti - Atti giudiziari - Omologazione del concordato fallimentare - Imposta di registro in misura proporzionale - Esclusione - Agevolazione ex art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Inapplicabilità - Fondamento - Deroga espressa.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE
In tema di agevolazioni per il settore del credito, fra gli atti giudiziali, quali le sentenze di omologazione del concordato preventivo o del concordato fallimentare - genericamente indicati nella lettera b) dell'art. 8 della tariffa di cui all'allegato A del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 -, tassabili con l'aliquota proporzionale, sono compresi gli atti relativi a crediti da finanziamenti a medio o a lungo termine, che pertanto non rientrano nella previsione della nota II dello stesso art. 8, che richiama l'art. 40 dello stesso d.P.R., di esclusione degli atti relativi a crediti per i quali la legge prevede l'esenzione dall'IVA, cui si applica l'imposta in misura fissa. Le operazioni relative ai finanziamenti a medio o a lungo termine, e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità ad esse inerenti, infatti, sono oggetto della normativa specifica dettata dall'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, la quale l'assoggetta ad un'imposta sostitutiva che esclude l'applicazione delle norme inerenti alle imposte di bollo, registro e trascrizione, catasto e tassa sulle concessioni governative (tale esclusione si estende anche all'IVA a norma dell'art. 10, primo comma, n. 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633); una siffatta imposta sostitutiva, tuttavia, ai sensi del secondo comma dell'art. 15 non sostituisce l'applicazione dell'imposta di registro quando le operazioni sono oggetto di contenzioso, applicandosi in tali casi "il regime ordinario", che non può che essere quello proporzionale previsto dagli articoli della tariffa allegata al t.u. dell'imposta di registro, e non invece quello contemplato dalle eccezioni specificamente previste nelle relative note.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)